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Pillole immobiliari

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L’abitabilità, come veniva chiamata prima degli anni 60, nasce nel 1934. Prima di questa data nessuno si era posto il problema che gli immobili garantissero condizioni di vita decorose e salubri. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza di determinati standard igienici e sanitari e di sicurezza, garantendo che in fase di costruzione, siano state osservate determinate prescrizioni igienico-sanitarie, in base alle leggi vigenti al momento della costruzione o dell’intervento. Dal 2001 la legge chiarisce che abitabilità e agibilità, sono da intendere come sinonimi.

L’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, entrato in vigore definitivamente il 30 giugno 2003, prevede che il Certificato di Agibilità debba essere obbligatoriamente richiesto solo per: • le nuove costruzioni; • le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; • gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza. il Certificato di Agibilità deve quindi essere richiesto dal venditore e necessariamente consegnato all’acquirente, solo per i nuovi edifici (quelli costruiti successivamente al 30/06/2003) o per quelli già esistenti per i quali siano stati eseguite le determinate tipologie di interventi edilizi sopra riportate.

Non sussiste invece nessun obbligo di richiedere e consegnare il Certificato di Agibilità per le vecchie costruzioni che non siano state oggetto degli interventi edilizi sopramenzionati, successivamente all'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia ( 30/06/2003), il quale ha abrogato tutta la disciplina previgente. A far data dall' 11 dicembre 2016 con il dlgs 222/2016 le modalità di ottenimento del certificato sono state semplificate mediante la segnalazione certificata di agibilità attestata da un professionista, che provvederà sotto la sua responsabilità a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Si avrà un protocollo e una data di comunicazione, che andrà indicata in atto.

L'immobile si può vendere anche privo di agibilità? Assolutamente sì, non esiste una norma che vieti la commerciabilità del bene. In caso di mancanza della certificazione di agibilità o dei requisiti di di agibilità, le parti devono essere correttamente informate e devono raggiungere un accordo tra di esse, già documentato nel preliminare (anche nella proposta) e nell'atto di compravendita.


Se non c’è si può richiedere? Sì, si può provare a richiederla ma non si è certi dei tempi in cui si possa avere risposta dal Comune. Per questo in atto si può inserire una clausola in cui il venditore si impegna a farsi carico del rilascio, a sua cura e spese. Agibilità parziale? Con il DL 69/2013 è possibile richiedere l'agibilità esclusivamente per il nostro immobile. Ma va considerato che saremo comunque vincolati al fabbricato di cui fa parte, in quanto vanno allegati documenti (certificazioni) che riguardano l'edificio per intero ( ad esempio il collaudo statico). Agibilità ante 1967 Spesso si fa riferimento all’ “Ante 67 “ come se tutto quello costruito prima fosse lecito. Non e’ propriamente cosi’, certamente su immobili antecedenti a questa data c’e’ una maggiore tolleranza perche’, spesso e’ impossibile reperire documentazione cartacea a volte addirittura persa chissa’ dove. Le pratiche si catalogavano a mano in dei registri, provate ad immaginare la confusione. Su questi immobili si ha la possibilità di mantenere la condizione pregressa.

Agibilità ante 1967.   Spesso si fa riferimento all’ “Ante 67 “ come se tutto quello costruito prima fosse lecito. Non é propriamente così, certamente su immobili antecedenti a questa data c’è una maggiore tolleranza perché, spesso è impossibile reperire documentazione cartacea a volte addirittura persa chissà dove. Le pratiche si catalogavano a mano in dei registri, provate ad immaginare la confusione. Su questi immobili si ha la possibilità di mantenere la condizione pregressa.

Riassumendo possiamo sintetizzare il tutto in due situazioni: a) Immobili costruiti (o con interventi edilizi che ne comportano il rilascio) dopo la legge. Il certificato deve essere richiesto al Comune dal venditore e consegnato all’acquirente. Se non c’è il certificato l’acquirente deve valutare se il motivo della assenza è una mancanza formale, e in questo caso prendere accordi all'eventuale rinuncia, o all'obbligo di provvedervi il venditore a sua cura e spese. Se il motivo è costituito da una mancanza sostanziale che comporta l’impossibilità dell’uso dell’immobile decidere se procedere con l’acquisto. b) Immobili costruiti prima della legge. Il certificato non deve essere obbligatoriamente consegnato all'acquirente (salvo il caso che non ci sia già). In questo caso occorre solo che l’acquirente verifichi se sussiste l’agibilità sostanziale, e cioè l’idoneità dell’immobile all’uso per cui è stato edificato. Se quindi vi capita di dover vendere o acquistare un immobile mancante del certificato di agibilità, in quanto dovuto per costruzione o lavori successivi al 2003, non vi preoccupate! Cercate di capire se il problema è formale e manca il certificato perché non è stato ritirato o non è stata eseguita la pratica in Comune. La soluzione è incaricare un geometra che ritiri il documento o presenti la pratica. Oppure perché è stato rifiutato essendo l’immobile senza le caratteristiche costruttive minimali per il rilascio del certificato (aspetto sostanziale). In questo caso il problema è più rilevante, ma è un ipotesi rara, che un immobile sia stato costruito secondo la concessione/permesso/licenza e non abbia le caratteristiche sostanziali per il rilascio del certificato di agibilità!   

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